Minlavoro: fissate le percentuali di esonero contributivo per le aziende agricole colpite da calamità
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con il decreto 21/07/2005 in G.U. n. 238 del 12/10/2005, ha fissato nel 17% e nel 50% la misura percentuale di esonero dei contributi dovuti dalle aziende agricole colpite da calamità naturale così come previsto dall'art. 8, c.1, DLgs 102/2004.
In particolare i soggetti interessati sono le imprese agricole, le cooperative di raccolta, lavorazione trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei prodotti riconosciute che abbiano subito a causa di eventi calamitosi danni non inferiori al 20% della produzione lorda vendibile, qualora ubicate nelle aree svantaggiate ex art. 17 Reg. CE 1257/99 ovvero al 30% se ubicate nelle altre zone.
La finalità perseguita dalla norma è quella di favorire la ripresa economica e produttiva delle predette aziende coinvolte negli eventi calamitosi.
La concessione delle agevolazioni contributive avviene previa presentazione di apposita domanda di esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali delle aziende e dei lavoratori in scadenza nei 6 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.
Relativamente alla misura della percentuale di esonero il Ministero con decreto 21/07/2005 ha previsto con decorrenza 9/05/2004 l'applicazione delle seguenti aliquote:
- 17% per le aziende che hanno subito danni in misura non inferiore al 20% se ubicate nelle zone svantaggiate ex art.17 reg. Ce 1257/99 ovvero 30% se ubicate in zone territoriali diverse e non superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
- 50% per le aziende che hanno subito danni in misura inferiore al 70%delal produzione lorda vendibile.
Il Ministero stabilisce inoltre che le predette misure sono aumentate sempre a decorrere dal 9/05/2004 del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi qualora gli eventi calamitosi si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.