MinLav, soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 7857 del 29 aprile 2010, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito ai requisiti che gli intermediari devono possedere per poter effettuare la trasmissione delle documentazione lavoristica.
In tal senso, il Ministero ribadisce, innanzitutto, la centralità della legge n. 12/1979 la quale mette in evidenza quali sono i soggetti abilitati a svolgere i suddetti adempimenti, tra i quali rientrano: l’invio della comunicazione obbligatoria, l’elaborazione e la trasmissione del Libro Unico del Lavoro e dei prospetti informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della documentazione di natura contributiva (DM10, Emens o più recentemente Uniemens e Com.Unica).
Ne discende che la predisposizione e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale, secondo il Ministero, non può che essere effettuata da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge.
Non risultano, quindi, abilitati i centri di elaborazione dati (CED), in quanto gli stessi possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi, nonché le attività strumentali ed accessorie.
Allo stesso modo non sono da considerarsi abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione lavoristica previdenziale quei soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili e titolari di iscrizione alla CCIAA, salvo che non si tratti di commercialisti o esperti contabili che abbiano provveduto ad informare preventivamente la DPL.
Risultano, quindi, abilitati solo i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dall’art. 1, c. 1, della Legge n. 12/1979, nonché i centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese secondo le modalità dettate dal Vademecum sul Libro Unico del Lavoro