Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 64 del 31 luglio 2009, ha fornito alcune precisazioni su Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
In particolare, si è ricordato che, in base al D.M. 24 ottobre 2007, il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di riscorso amministrativo o giudiziario. Relativamente ai crediti non iscritti a ruolo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Se non è stato presentato alcun ricorso amministrativo o giudiziario e l'impresa versa in una delle condizioni che non consentono di certificare la regolarità contributiva, non sarà possibile  il rilascio del DURC. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui l'impresa manifesti in modo serio e circostanziato la volontà di opporsi alla futura notifica della cartella di pagamento o di intraprendere entro una certa ragionevole data un contenzioso giudiziario. Ha ricordato, inoltre, il Ministero che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007, in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 del medesimo decreto, gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento non rilasciato invitano a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
Quanto ai contenuti del Documento, è stato specificato che esso deve contenere:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- la data del rilascio del Documento;
- il nominativo del responsabile del procedimento.
Agli Enti previdenziali spetta il compito di certificare la regolarità contributiva, con conseguente esonero della stazione appaltante dall'effettuare verifiche in proposito; la stazione appaltante pubblica deve limitarsi ad acquisire da tali enti la certificazione di regolarità contributiva, senza esprimere alcun giudizio sulla gravità o meno delle violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, violazioni manifestate dalla stessa procedura di certificazione.
Ultima nota di rilievo: il trascorrere del tempo per la decisione di un ricorso amministrativo è considerato quale decisone del ricorso (silenzio rigetto), il quale ha la stessa valenza di una decisione espressa. Pertanto, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da considerarsi respinto e, in assenza di pendenza di un ricorso giudiziario, non sarà possibile certificare la regolarità contributiva dell'impresa.