Il Ministero del Lavoro, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha riepilogato le novità recate dalla L. n. 61/2021 (legge di conversione del D.L. n. 30/2021), in tema di congedi per i genitori lavoratori dipendenti e di smartworking.

Le novità principali riguardano:

- la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in smartworking per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza o dell'attività educativa in presenza, oltre che - come già previsto - in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto (art. 2, comma 1);

- la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smartworking (art. 2, comma 1) è riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità (accertata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e  3,  della L. n. 104/1992), con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, in tutti i casi previsti dall'art. 2, comma 1, nonché nell'ipotesi in cui figli frequentino centri diurni a carattere  assistenziale dei quali sia disposta la chiusura (art. 2, comma 1 bis);

- la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro nei casi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza o dell'attività educativa in presenza, oltre che in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena. Il medesimo beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall'età del figlio, in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena oppure per sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza nonché per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Peraltro, questo tipo di congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria (art. 2, comma 2);

- ferma restando per il pubblico impiego la disciplina del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in smartworking il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche,  nel  rispetto  degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi  eventuali periodi di reperibilità concordati. Inoltre, si prevede che l'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi (art. 2, comma 1 ter).

Nel provvedimento si conferma che le misure previste a tutela dei genitori lavoratori, come modificate in sede di conversione, saranno applicate sino al 30 giugno 2021.