L'istituto assicurativo con la circolare del 28 gennaio 2003 ha aggiornato le tabelle riassuntive contenute nella circolare 45/2002 in materia di minimali e massimali. Rimandando alla circolare per il completo aggiornamento riportiamo le seguenti tabelle aggiornate: Per i lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (Le categorie in argomento sono: detenuti ed internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori in P.I.P, lavoratori in borse lavoro): Dal !° luglio 2002 la Retribuzione convenzionale giornaliera è pari a ? 38,41 e quella mensile ? 985,25. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati - L'articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 38/2000 prevede che la base imponibile è costituita dai "compensi effettivamente percepiti", da determinare secondo l'articolo 48 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel rispetto dei limiti minimo e massimo ex articolo 116, comma 3, T.U., ovvero del minimale e massimale di rendita. A questi limiti si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Dal 1° luglio 2002, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile corrispondono rispettivamente ai seguenti importi: ?985,25 e ? 1.829,50 (rispettivamente di ? 11.823,00/anno e ? 21.957,00/anno).