L'INAIL, con la circolare n. 65 del 20 settembre 2004 ha fornito importanti delucidazioni in merito all'applicazione dei minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2004.
Il primo comma dell'art. 1, Decreto n. 338/1989 (convertito nella legge n. 389/1989) dispone che la misura della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale (tra cui i premi assicurativi) non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.
Pur essendo intervenuta successivamente la normativa sul minimale (di cui sopra) non sono stati abrogati "limiti minimi di retribuzione giornaliera" (c.d. minimo legale) di cui al DL n. 402/1981, i quali devono essere annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat, con arrotondamento per eccesso (per l'anno 2004, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 legge n. 153/1969, e successive modificazioni, è risultata pari a + 2,5%).
La retribuzione effettiva - Detto quanto sopra la retribuzione imponibile effettiva da assoggettare a premio deve essere adeguata, se inferiore,:
- alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti di cui al Minimale ex legge 389/1989;
- ai limiti minimi di retribuzione giornaliera di cui alla legge 537/1981 (eventualmente da adeguare al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD).
E' importante notare che il minimale giornaliero, che per l'anno 2004 è uguale a ? 39,16 (9,5% di euro 412,18 - pensione minima al 1° gennaio 2004), non vale per tutte le retribuzioni effettive dal momento che restano escluse dall'adeguamento sia i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro, sia le retribuzioni degli operai agricoli (per l'anno 2004 euro 34,84), sia l'assegno o l'indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Questo limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti (Euro 39,16).
Minimale giornaliero - Per il 2004 il minimale giornaliero è di Euro 39,16 - vale per le retribuzioni effettive (escluse le erogazioni indicate al paragrafo precedente) della generalità dei lavoratori dipendenti (esclusi operai agricoli ma compresi i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato ex L. 142/2001) e rapportandolo al mese di 26 giorni è pari a euro 1.018,16-.
Minimale contributivo e minimale di rendita - Anche per l'anno 2004 l'INAIL precisa che il minimale giornaliero di Euro 39,16 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita previsto dall'art. 116, comma 3, TU (uguale a Euro 40,36), poiché l'uno prescinde dall'altro.
Peraltro è anche precisato che nel caso in cui, dall'1.1 al 30.6.2004, il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo, ove assunto come retribuzione convenzionale, dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.
Retribuzioni convenzionali - Il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive si applica anche alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali il DL n. 402/1981 non prevede (art. 1, c. 3) uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera. Detto minimale, pertanto, non si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera. Da quanto sopra derivano i seguenti limiti minimi di retribuzione giornaliera:
- minimale di euro 39,16, a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto ("minimale generale");
- limite minimo di euro 21,75, a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
- minimale di euro 27,48, a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali a livello provinciale dei soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi ("minimale pensionistico").
Dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, l'imponibile giornaliero (Euro 12.106,50 : 300) e mensile (x 25 ovvero. 12.106,50 : 12) corrisponde ai seguenti importi:
- 1° luglio 2003 . 30 giugno 2004, retrib. Convenzionale giornaliera euro 40,36;
- 1° luglio 2003 . 30 giugno 2004, retrib. Convenzionale mensile euro 1.008,88-.
I soggetti interessati dalla norma sono: i detenuti ed internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori in Lsu e di pubblica utilità, i lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori in Pip.
Per i familiari partecipanti all'impresa familiare ex art. 230- bis codice civile il Dm 27.12.1988 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'art. 116 Tu (cioè al minimale di rendita). Dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: euro 40,37 il giornaliero e euro 1.009,13 il mensile.
Si ricorda che i familiari interessati alla norma (tra cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) si distinguono da quelli esplicitamente previsti dall'art. 4, n. 6, Tu poiché sono una categoria più circoscritta e non sono alle dipendenze del datore di lavoro (titolare dell'impresa familiare).
Retribuzione di ragguaglio - Ai sensi dell'art. 30, comma 4, Tu, nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, Tu. La retribuzione di ragguaglio si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. La circolare Inail n. 65/2004 fissa i seguenti importi:
- 1° luglio 2003 . 30 giugno 2004 Euro 40,36 per la giornaliera;
- 1° luglio 2003 . 30 giugno 2004 Euro 1.008,88 per la mensile.
Lavoratori parasubordinati - Per quanto concerne i lavoratori parasubordinati, dall'1.7.2003 al 30.6.2004, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (euro 12.106,50 : 12; euro 22.483,50 :12) corrispondono ai seguenti importi: minimale mensile euro 1.008,88 e massimale mensile euro 1.873,63-.
L'Inail ricorda che nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non è prevista una prestazione a tempo e, quindi, l'imponibile non può essere correlato ai giorni di durata della prestazione (per tale motivo, nel libro paga, non è obbligatorio registrare le presenze dei lavoratori parasubordinati).
Sportivi professionisti dipendenti - Per quanto concerne gli sportivi professionisti dipendenti, dall'1.7.2003 al 30.6.2004, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi: euro 12.106,50 il minimale ed euro 22.483,50 il massimale.