Mini riforma del testo unico: cosa cambia? Sospensione dell’attività imprenditoriale
A cura della redazione
Sospensione dell’attività imprenditoriale
Altra grande novità, peraltro già prevista nel decreto di ottobre (D.L.146/21) e confermata a dicembre L. n. 215/21, “al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare” viene prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni, modificando l’art. 14 del Dlgs 81/08 (Testo Unico).
Prima della modifica l’art. 14 del D. Lgs 81/08 prevedeva la sospensione delle attività elencate nell’ allegato 1 (già esistente dal 2008), solo in caso di “gravi e reiterate violazioni” in materia di salute e sicurezza, bloccando di fatto l’ integrale applicazione della norma. Ad oggi il concetto di reiterazione è stato abrogato e il provvedimento è applicabile fin da subito.
L’ispettorato del lavoro (INL) ha già fornito due circolari di chiarimento, ma la sostanza è che in caso si riscontri la presenza di lavoro nero ( in una percentuale superiore al 10%, la norma precedente prevedeva il 20%) e/o una delle voci comprese nell’ allegato 1 del D.Lgs 81/08, si procede con la sanzione prevista e il blocco delle attività dell’organizzazione. A seguito del ravvedimento e all’ammissione al provvedimento di revoca della sospensione delle attività, si applicherà una ulteriore sanzione aggiuntiva.
E’ necessario sottolineare che il provvedimento di sospensione non è una facoltà per l’ispettore, ma un obbligo derivante dalle sue funzioni. (Circolare 3/21 del INL). La stessa circolare stabilisce anche che la percentuale (di lavoratori in nero) deve essere calcolata sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ ispezione.
Casi di sospensione dell’ attività imprenditoriale (identificate come gravi carenze) :
- Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Da notare l’inasprimento delle sanzioni. Da prima si applica la sanzione relativa alla violazione riscontrata. Poi si applica il provvedimento di sospensione. Per essere ammessi al provvedimento di revoca, oltre a sanare la violazione riscontrata, occorre anche saldare una sanzione aggiuntiva, specificata nella nuova versione allegato 1.
Il marcato potenziamento delle attività di vigilanza e il ripristino dei provvedimenti di sospensione delle attività, esprimono logiche repressive atte a combattere nell’ immediatezza il lavoro nero e i luoghi di lavoro non sicuri.
L’implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza appare ancora la soluzione strutturale principale per adempiere a questi provvedimenti, evitando le sanzioni che sono state rafforzate e che nel caso della sospensione delle attività imprenditoriali appaiono estremamente pesanti.
Quando entra in vigore?
In vigore dalla data di pubblicazione (GU n.301 del 20.12.2021). tranne le novità in materia di formazione per le quali si attende nuova normativa entro giugno 2022.
Indicazioni operative
- E’ possibile sospendere l’attività imprenditoriale in caso di lavoro nero
- E’ possibile sospendere l’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza e salute
- Raddoppiate di fatto le sanzioni
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