Il nuovo ruolo del preposto : cosa cambia ?

 

Il preposto, da sempre figura strategica a livello aziendale, ha una nuova serie di obblighi inseriti nel nuovo art. 19 del T.U. Il datore di lavoro deve obbligatoriamente individuare da subito i preposti, anche in caso di lavori in appalto. La norma non fornisce precise indicazioni sulle modalità con cui “individuare” i preposti, quindi realizzabile in qualunque modo idoneo allo scopo, ad esempio una lettera di incarico e/o un organigramma, sempre che non siano già esistenti. E’ naturale che detta individuazione dovrà essere formalizzata e conosciuta. La sanzione prevista è di carattere penale.

Resta inteso che la figura assume di fatto un ruolo importante e delicato e di assoluta centralità accanto al datore di lavoro ed al dirigente. I compiti richiesti ai preposti vengono di fatto del tutto rivisti. E’ espressamente richiesto di attuare una nuova e fattiva vigilanza atta a verificare comportamenti, mezzi, attrezzature. Il preposto è chiamato ad intervenire, per fornire indicazioni di sicurezza, modificare comportamenti o segnalare mezzi e attrezzature ritenuti non conformi, anche attraverso l’interruzione delle attività del singolo lavoratore e/o del reparto in cui si è verificata la condizione di pericolo.

Cambiano anche le modalità di formazione del preposto che diventa biennale ed esclusivamente in presenza.

La nuova norma fornisce maggiori garanzie alla figura del preposto e specifica che “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Viene inoltre modificato anche l’art. 26 relativo ai lavori in appalto. Diventa obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori indichino al datore di lavoro committente, chi tra le proprie maestranze svolga le attività del preposto sopra descritte nell’ ambito delle attività di “lavori, servizi e forniture”, svolte presso il datore di lavoro committente.

La disposizione prevede che i contratti e gli accordi collettivi possano (non debbano) prevedere un corrispettivo in denaro al preposto per lo svolgimento delle attività sopra indicate.

Infine le sanzioni : le modifiche introducono, coerentemente con l’estensione delle funzioni e delle responsabilità, le nuove ipotesi sanzionatorie per il preposto (art. 56). Oltre a quanto già previsto dal 2008, viene prevista nuova sanzione penale per l’inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis) dell’art. 19 (“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”). Si vincola, in questo modo il preposto ad effettuare effettivamente le azioni di vigilanza e se del caso correttive e/o informative (verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro) previste dalle novità introdotte dalla normativa.

Quando entra in vigore?

In vigore dalla data di pubblicazione (GU n.301 del 20.12.2021). tranne le novità in materia di formazione per le quali si attende nuova normativa entro giugno 2022.

Indicazioni operative


-        Individuazione dei preposti

-        Individuazione dei preposti dei lavori in appalto

-        Nuovo ruolo e nuove responsabilità dei preposti.

-        Vigilanza attiva dei preposti su comportamenti e pericoli

-        Nuove sanzioni per i preposti

-        Formazione preposti biennale e in presenza (dopo nuovi Accordi Stato Regione – dopo Giugno 2022)