Formazione e addestramento : cosa cambia ?

E’ in arrivo una vera e propria riforma della formazione sulla sicurezza. La legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ma anche il decreto ministeriale del 2 settembre 2021 hanno dato il via ad una serie di novità nella formazione con nuove regole sui  corsi rivolti a preposti, datori di lavoro, personale antincendio e dirigenti.

La prima novità  della legge 215/21 riguarda la volontà di riformare in toto gli accordi che ad oggi regolano la formazione. Entro il 30 giugno 2022 la conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano produrrà un nuovo accordo che integrerà e modificherà gli accordi precedenti ed aggiungerà :

1.     I datori di lavoro dovranno fare formazione (adeguata e specifica) e il relativo aggiornamento periodico. Grande novità ad oggi mai prevista prima dalle normative. Tutti i datori di lavoro indipendentemente dal fatto che svolgano o meno i compiti propri del RSPP, dovranno frequentare appositi corsi di formazione. Sarà il nuovo Accordo Stato Regioni a regolare durate e contenuti dei corsi

2.     I preposti dovranno frequentare corsi di formazione solo ed esclusivamente in presenza. I corsi di aggiornamento avranno scadenza ogni due anni

3.     Saranno riviste le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria 

4.     Saranno incluse nuove verifiche di efficacia della formazione, da effettuare si presume successivamente alla formazione.

È stato infine chiarito il concetto di addestramento che consiste nello svolgimento delle prove più pratiche, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi.

E’ quindi addestramento, anche tutte quelle pratiche relative all’ insegnamento della corretta applicazione di procedure di lavoro corrette.

L’avvenuto addestramento e la relativa idoneità acquisita dovranno esser tracciati su apposito registro “anche informatizzato”.

Nuove regole anche per gli addetti antincendio

Novità anche per gli addetti antincendio, stabilite dal decreto ministeriale entrato in vigore il 2 settembre 2021. Sono cambiati i criteri di suddivisione dei corsi per categorie in base al rischio aziendale, che dal vecchio criterio di basso, medio o alto diventano suddivisi in base a livelli di rischio (1,2,3).

Novità anche in merito ai docenti che dovranno avere precisi requisiti, così’ come sono stati rivisti i contenuti e le durate dei corsi antincendio.  Infine è stata introdotta la possibilità di effettuare i corsi in videoconferenza sincrona per i moduli teorici.

 Quando entra in vigore?

In vigore dalla data di pubblicazione (GU n.301 del 20.12.2021). tranne le novità in materia di formazione per le quali si attende nuova normativa entro giugno 2022.

 Indicazioni operative


-        Formazione obbligatoria dei datori di lavoro (dopo nuovi Accordi stato regione – dopo Giugno 2022)

-        Nuove verifiche di apprendimento obbligatorie  (dopo nuovi Accordi Stato regione – dopo Giugno 2022)

-        Nuove verifiche di efficacia di apprendimento obbligatorie  (dopo nuovi Accordi Stato Regione – dopo Giugno 2022)

-        Formazione preposti biennale e in presenza (dopo nuovi Accordi Stato Regione – dopo Giugno 2022)

-        Ben specificato il concetto di addestramento

-        Registro anche informatizzato dell’ addestramento.