Il Ministero della solidarietà sociale, ha sul proprio sito internet, fornito alcune precisazioni in merito alla corretta valutazione da effettuare per accertare si sia o meno possibile procedere all'assunzione diretta del cittadino rumeno o bulgaro, senza dover preventivamente presentare allo Sportello Unico per l'immigrazione il modello sub.neocomunitari. Come si ricorderà il Ministero con le circolari 2/2006 e 3/2007 ha reso noto che i datori di lavoro che rientrano in uno dei seguenti settori: agricolo; turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato, possono procedere immediatamente all'assunzione, così come avviene per gli altri cittadini comunitari senza dover richiedere il rilascio del nulla osta. Ora il Ministero precisa che per verificare se il datore di lavoro rientra in una delle predette situazioni è necessario che venga verificato il contratto collettivo applicato. Per es. se i lavoratori rumeni e bulgari devono essere assunti dai datori di lavoro che applicano un il contratto rientrante nel settore "Alberghi e ristoranti" (in cui nel titolo si riporta l'indicazione di imprese turistiche, ecc.), allora non occorre il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione; se, invece, tali lavoratori vengono assunti con un contratto rientrante nel settore "Commercio" (ad es. CCNL per i dipendenti delle aziende commerciali e dei servizi) allora si applica la procedura semplificata di richiesta del nulla osta al lavoro con il mod. sub.neocomunitari.