Il Ministero del lavoro, con la circolare 11/04/2007 n.4472, ha precisato che il provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori nei cantieri ex lege 248/2006 può essere revocato con la semplice regolarizzazione dei lavoratori in nero senza dover pagare le relative sanzioni in casi particolari. Più precisamente perchè possa essere disposta la revoca è necessario che siano soddisfatte due condizioni: - che i lavoratori in nero non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria siano regolarizzati; - che siano ripristinate le regolari condizioni di lavoro. Inizialmente il Ministero del lavoro, con la circolare 29/2006 aveva previsto che il ripristino delle regolari condizioni di lavoro poteva essere soddisfatto soltanto se il datore di lavoro provvedeva alla registrazione dei lavoratori in nero sui libri obbligatori, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, all'ottemperanza degli obblighi più immediati di natura prevenzionistica ex DLgs 626/94 e al pagamento delle sanzioni amministrative e civili. Con la nota 4472/2007 il Ministero precisa che ai fini del ripristino delle regolari condizioni di lavoro è sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori in nero in tutti i casi in cui l'immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso per la situazione economica in cui si trova l'azienda. In sostanza in questi casi per la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri non è necessario che il datore di lavoro paghi le sanzioni, ma è sufficiente che adempia agli obblighi di natura lavoristica e previdenziale nonchè di tutela prevenzionistico-sanitaria riferiti ai lavoratori regolari. L'incidenza dell'onere sanzionatorio sulla situazione economica dell'azienda dovrà essere valutata tenendo in considerazione: le possibilità economico-finanziarie dell'impresa; l'entità del valore dell'appalto e la situazione di liquidità del fatturato complessivo aziendale.