Il Ministero del lavoro, con il decreto 23/02/2007, sciogliendo la riserva contenuta nel precedente decreto del 21 settembre u.s., ha istituito la struttura tecnica che ha il compito di valutare i progetti finalizzati al recupero dell'occupazione, che usufruiscono degli incentivi del Fondo per lo sviluppo, attraverso la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione e di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo preesistente. Saranno considerati prioritari i programmi di sviluppo presentati da soggetti promotori con partecipazione maggioritaria delle Province, dei Comuni e delle comunità montane del territorio di riferimento, immediatamente cantierabili e di durata non superiore a 3 anni con una contribuzione del Fondo per lo Sviluppo non superiore a 2 milioni di euro. Le crisi occupazionali comprese nel periodo 1° gennaio 2005 - 30 giugno 2005 devono derivare dalla cessazione totale o parziale delle attività di piccole e medie imprese, conseguente a crisi verificatisi a seguito di massicce importazioni da Paesi a basso costo di manodopera e dalla delocalizzazione. Saranno considerati ammissibili i programmi attuati attraverso aiuti alle imprese nella misura del de minimis per la creazione di nuovi posti di lavoro, per la creazione di nuove iniziative non necessariamente sotto forma di impresa, con particolare riferimento ai giovani e a situazioni di autoimpiego, per la realizzazione di infrastrutture funzionali alle iniziative produttive, per la creazione di misure funzionali allo sviluppo dei distretti, per incentivi allo sviluppo dell'innovazione nelle piccole e medie imprese, dell'artigianato, nel commercio, nel settore di promozione turistica, nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria.