E' stato pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24/04/2007 il decreto del Ministero del lavoro 5/03/2007 che conferma anche per l'anno 2006 lo scontro contributivo pari all'11,50% per il settore edile. Lo sconto contributivo trova la sua fonte normativa nell'art.29, comma 2, della legge 341/95, e successive modificazioni, che ha introdotto nel nostro ordinamento la riduzione dei contributi INPS, INAIL e casse edili (quest'ultimo solo dopo l'emanazione dell'apposito regolamento delle parti sociali firmatarie dei CCNL) nella misura dell'11,5% (a carico datore di lavoro), per le aziende del settore individuate dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2., che occupano operai a tempo pieno (40 ore settimanali). Ricordiamo inoltre che la riduzione contributiva per il settore edile è stata prorogata fino al 31/12/2006 dalla legge 266/2002 ma per produrre effetti è necessario che ogni anno il Ministero del lavoro confermi lo sgravio con un proprio provvedimento sulla base della rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile dalla quale risulti che si è verificato un incremento del gettito contributivo tale da compensare la predetta riduzione contributiva. Il beneficio non spetta ai lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo. Ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, apprendistato, ecc.