Il Ministero dell'interno e quello della Solidarietà sociale, con la circolare 3/01/2007 n.3, facendo seguito alla n.2/2006, hanno fornito ulteriori precisazioni in merito al ricongiungimento familiare e all'accesso al lavoro subordinato da parte du rumeni e bulgari. In particolare i cittadini bulgari e rumeni che intendono avvalersi del ricongiungimento familiare non dovranno più richiedere il preventivo nulla osta per i propri congiunti. Le pratiche presentate fino ad oggi verranno archiviate. Invece se il cittadino neocomunitario intende ricongiungere familiari extracomunitari è necessario che questi siano in possesso di un visto d'ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana. Non è invece richiesto il preventivo nulla osta dello Sportello Unico per l'immigrazione. Se il datore nel 2006 aveva presentato la richiesta di nulla osta per i lavoratori i settori agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato; stagionale, attraverso i flussi d'ingresso, la domanda verrà automaticamente archiviata, con la conseguenza che si potrà procedere all'assunzione diretta. Restano ferme le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'impiego, all'INPS e all'INAIL. In particolare il datore di lavoro procederà immediatamente all'assunzione stipulando il contratto di lavoro subordinato senza passare dallo Sportello Unico per l'immigrazione. Il contratto di lavoro insieme a tutti gli altri documenti richiesti dovrà essere presentato in Questura all'ufficio immigrazione che rilascerà la carta di soggiorno per motivi di lavoro di durata quinquennale. La circolare 3/2007 ha precisato inoltre che se il datore di lavoro aveva inoltrato la domanda con i flussi 2006 per lavoratori diversi da quelli sopra elencati, non è tenuto a ripresentare un'altra domanda allo Sportello Unico per l'immigrazione con il "mod. Sub Neocomunitari". Infatti le istanze di nulla osta verranno automaticamente trasferite nella procedura prevista per la gestione lavoratori neocomunitari. Nei confronti di queste domande verrà richiesta solo alla DPL la verifica delle condizioni contrattuali applicate senza alcun vincolo di quote numeriche e non anche il parere alla Questura. Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nulla osta senza che sia sottoscritto il contratto di soggiorno (come invece prevede la consueta procedura per gli extracomunitari). Inoltre il lavoratore, una volta ottenuto il nulla osta, non deve richiedere il visto d'ingresso alle rappresentanze consolati italiane presenti nel suo Paese di origine. Quindi se il cittadino rumeno o bulgaro è già in Italia (e per la maggior parte è già così) non dovrà lasciare l'Italia per ritirare il visto d'ingresso. Dovrà solo presentare istanza in Questura per il rilascio della carta di soggiorno. Il Ministero ricorda infine che alle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro che hanno stipulato il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6/12/2006 è consentita la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per conto dei datori di lavoro utilizzando l'accesso ad internet previo accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.