Il Ministero dell'interno, con la circolare 19/12/2006, ha precisato che i Consolati italiani all'estero devono accettare solo istanze di ricongiungimento familiare presentate da cittadini extracomunitari e non da cittadini europei. In merito ai figli minori da ricongiungere, il Ministero ha precisato che l'età dei 18 anni deve essere verificata all'atto della presentazione dell'istanza di validazione dell'atto di nascita o al momento della richiesta di appuntamento per la presentazione dell'istanza medesima. Il rilascio del visto d'ingresso per familiare a seguito o per ricongiungimento familiare viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche soltanto previa esibizione del nulla osta all'ingresso rilasciato dagli Sportelli Unici per l'immigrazione e trasmisso solo per via telematica.