Milleproroghe: ultimi emendamenti in materia di lavoro in vista della conversione del Drecreto
A cura della redazione
Il DL 210/2015, presentato dal Governo alla Camera, dopo l’esame da parte delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio si è arricchito di numerose disposizioni aggiuntive vertenti su diverse materie, prima del passaggio in Senato per ricevere l'ultimo via libera entro la fine di febbraio ed essere quindi convertito definitivamente in legge.
In materia di lavoro, meritano di essere evidenziate le seguenti novità:
- viene prorogato per il 2016 il periodo nel quale il contributo di licenziamento (pari al 41% del trattamento mensile iniziale della NASPI) erogabile in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, non è dovuto per casi specifici (quali i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e l'interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere).
- viene previsto che per i contratti di solidarietà difensivi, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.148/2015 (24 settembre 2015), le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
- viene modificata la specifica disciplina transitoria (valida per il settore privato, di cui all'articolo 1, comma 284, della L. 208/2015, legge di stabilità per il 2016) relativa alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma (che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale) pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). In particolare si prevede che il decreto con cui stabilire le modalità di fruizione del richiamato beneficio debba essere emanato entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 208/2015 in luogo dei 60 originariamente previsti. Inoltre si estende l'erogazione del beneficio, oltre che ai lavoratori iscritti all'AGO e alle forme sostitutive della stessa (costituite da talune residuali tipologie di lavoratori dipendenti, quali il Fondo Volo, il Fondo Dazio, i lavoratori dello Spettacolo e sportivi professionisti e i giornalisti iscritti all'I.N.P.G.I.), anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'A.G.O (lavoratori del pubblico impiego, lavoratori dipendenti delle poste, fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato, tutte comunque gestite dall'I.N.P.S.).
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