Rapporto di lavoro
Milleproroghe: nuovi rinvii per LUL, disabili e infortuni
A cura della redazione
Il Senato, il 16 febbraio 2017, con 153 voti favorevoli e 99 contrari, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl n. 2630 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Il provvedimento passa alla Camera dei deputati.
Tra le principali novità introdotte dall’emendamento si segnalano le seguenti:
- Lavoratori rimpatriati: si proroga al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del milleproroghe. L'opzione riguarda la facoltà per i lavoratori rimpatriati di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo. Il primo regime fiscale (recato dall'articolo 3 della legge n. 238 del 2010) stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche in questione concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, in presenza dei requisiti prescritti dalla medesima legge n. 238. Il secondo regime, definito nell' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere di determinate condizioni.
- Collocamento obbligatorio: si differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 la decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio. In primis, il differimento al 1° gennaio 2018 riguarda l'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (si ricorda che nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni). Inoltre, è prorogato al 1° gennaio 2018 l'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (anche nella relativa normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni).
- Libro Unico Lavoro: si prevede il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro.
- Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro: differimento del termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. L'emendamento eleva il termine a dodici mesi, pertanto al 12 ottobre 2017. Si ricorda che l'obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
- Eredi di malati di mesotelioma: in base alla norma transitoria attuale, le prestazioni economiche assistenziali relative ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione ambientale comprovata, spettano in favore degli eredi, per i casi di decesso del de cuius intercorsi nell'anno 2015. L'emendamento estende tale diritto ai casi di decesso avvenuti nel 2016 e dispone che la relativa domanda sia presentata entro il 31 marzo 2017. Il nuovo termine per la presentazione della domanda sembrerebbe suscettibile di applicazione anche per i casi di decesso avvenuti nel 2015.
- Norma transitoria in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici - Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi: viene differito al 1° gennaio 2018 il termine per le operazioni di conguaglio sui trattamenti pensionistici erogati nel 2014, che comporta un recupero di somme da parte dell’INPS, in conseguenza dello scostamento tra i valori di indice ISTAT, rispettivamente, provvisorio e definitivo. È prorogato inoltre l'istituto transitorio dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017-30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.
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