Milleproroghe: in G.U. la legge di conversione
A cura della redazione
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 49/2017 la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto legge 244/2016 meglio conosciuto come decreto Milleproroghe 2017 che tra le diverse disposizioni prevede la proroga di sei mesi (dal 12 aprile 2017), al 12 ottobre 2017, del termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Il provvedimento inoltre consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento.
Viene poi differita dal 2017 al 2018 la decorrenza di pagamento prevista per il secondo giorno bancabile di ciascun mese dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS, degli assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL.
Viene elevato il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017) del differimento del termine di decorrenza dell'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, della comunicazione in via telematica all'INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma previgente, l'obbligo decorreva dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
La Legge di conversione dispone il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (si ricorda che nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni).
Slitta dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 anche la decorrenza dell'obbligo della tenuta del libro unico del lavoro con modalità telematica.
Viene prorogato fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, c.d. DIS-COLL. La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017.
Inoltre al fine di prorogare anche per il 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno 2016, viene destinata un’ulteriore somma fino a 17 milioni di euro.
Infine si estende fino al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
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