L’INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, un documento con il quale intende sistemizzare le informazioni relative alla propria attività in virtù del D.L. 198/2022 (Milleproroghe).

Il Focus è anche uno strumento utile al fine di riepilogare le principali novità che il decreto legge ha apportato in materia di lavoro e previdenza sociale e che, di seguito, si riportano:

-          Si è stabilito, innanzitutto, di differire l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 sulle tutele lavoristiche e previdenziali per gli sportivi. La deadline, precedentemente individuata al 1° gennaio 2023, è stata così spostata al 1° luglio di quest’anno. Tale proroga non impatta però sulle tematiche di genere e parità: sono infatti esclusi i provvedimenti relativi al Fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili e le misure attinenti la Promozione della parità di genere e le Pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, che si applicano già dal 1° gennaio 2022

-          È stata altresì prorogata, fino al 30 giugno 2025, la normativa in materia di missioni a tempo determinato dei lavoratori in somministrazione che consente tali missioni anche per periodi superiori a 24 mesi (art. 9, c. 4-bis): il Legislatore ha voluto, quindi, rinviare la norma transitoria che disciplina la durata complessiva di queste prestazioni presso un soggetto utilizzatore. La norma prorogata prevede che l’utilizzatore possa inviare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

-          In tema di possibili assunzioni di immigrati regolari, per l’anno 2023, la verifica dei requisiti per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario, è stata affidata in via esclusiva a professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, e alle organizzazioni sindacali datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (art. 9, c. 2);

-          È stato riconosciuto fino al 30 giugno 2023, l’accesso allo smart working ai lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni1 (art. 9, c. 5-ter);

-          Si stabilisce il differimento al 1° luglio 2023, dei termini di adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterale, bilaterali alternativi e dei fondi territoriali di Trento e di Bolzano alle disposizioni legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) con riferimento alla platea dei datori di lavoro rientranti nella disciplina dei Fondi e alla durata e alla misura dell’Assegno di integrazione salariale (art. 9, c. 3).

Viene introdotta, altresì, una sanatoria per le domande relative alla prestazione integrativa del trattamento di CIGS assicurata dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo. Si fa riferimento, in tal senso, alle sole domande presentate tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2022, anche se pervenute successivamente al termine di decadenza previsto. Inoltre, la prestazione integrativa può essere erogata ai lavoratori oltre che con il sistema del pagamento diretto da parte dell’INPS, anche tramite anticipo da parte dell’azienda che, quindi, potrà richiedere il rimborso delle somme corrisposte ovvero recuperare i relativi importi secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte (art. 9, c. 5).