Milleproroghe 2023: in G.U. la legge di conversione
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 49/2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione con modificazioni del c.d. Decreto Milleproroghe 2023 (DL 198/2022) che tra le varie novità prevede la proroga al 2023 della procedura semplificata (inizialmente prevista per il 2021 e 2022) relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all’estero, nell’ambito del Decreto flussi.
Più precisamente la procedura semplificata assegna in via esclusiva ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nonché alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare i requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri e concernenti l’osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dallo stesso datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 8, del D.P.R. 394/1999.
Viene poi differito dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i fondi di solidarietà bilaterali ed i fondi intersettoriali di Trento e Bolzano devono garantire a tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele, mediante assegni di integrazione salariale, corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. Ne deriva che viene prorogato dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine a decorrere dal quale i datori di lavoro, interessati da tale mancanza, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori medesimi per gli assegni di integrazione salariale.
Un’altra importante novità è la proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 del termine previsto dall’art. 31, c. 1 del D.lgs. 81/2015. Secondo tale norma, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.
Il provvedimento dispone anche la proroga dei termini che riconoscono un vero e proprio diritto allo smart working ai lavoratori fragili affetti da una delle patologie elencate dal DM 4/02/2022. In particolare il diritto in scadenza al 31 marzo 2023 viene posticipato di altri 3 mesi.
La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 anche il diritto allo smart working ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore) e ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.
Infine si segnala che viene anche prorogata sino al 2026 la possibilità, in origine prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato (cd. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime.
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