Milleproroghe 2022: in Gazzetta la legge di conversione
A cura della redazione
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, la L. 15/2022, di conversione del D.L. 228/2021 (meglio noto come Decreto Milleproroghe 2022) che, tra le diverse disposizioni, prevede, all’art. 3, c. 6-septies, anche che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Le altre novità di particolare rilievo sono le seguenti:
- Proroga di termini in materia di giustizia (art. 8) - Sono prorogati, al 31 dicembre 2022, la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali e il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.
Inoltre, è stata ridotta la durata del tirocinio professionale per l’accesso alla professione forense per coloro che abbiano conseguito la laurea nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020 (prorogata al 15 giugno 2021); è stata prorogata di un ulteriore anno anche la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012; è stata differita di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2023 anziché dalla sessione 2022; è stata, infine, differita al 1° gennaio 2024 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate;
- Fondo nuove competenze (art. 9, c. 8) - E’ riconosciuta, anche per il 2022, la possibilità - finora disposta per gli anni 2020 e 2021 - per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
- Mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (art. 9, c. 8-bis) – Vengono stanziate ulteriori risorse per il 2022 per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della norma che, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, prevede che non si applichi la riduzione, inerente ai casi di proroghe successive alla seconda, dell’importo del trattamento di mobilità in deroga riconosciuto in favore dei lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Si ricorda che sul punto l’INPS, con la circ. 151/2021, ha precisato che ai suddetti importi, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l’abbattimento del 40%, mentre continuano a trovare applicazione le riduzioni del 10% e del 30% nei casi, rispettivamente, di prima e seconda proroga;
- Riaperti i termini della rateizzazione (art. 2-ter) - Si riaprono i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19) sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. Inoltre si prevede che per le richieste di dilazione presentate entro il 30 aprile 2022, restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione con saldo delle rate scadute;
- Editoria e agenzie di stampa (art. 14) – Si dispone la proroga (dal 31 dicembre 2021) al 30 dicembre 2022 della durata dei contratti per l'acquisizione dei medesimi servizi stipulati con le agenzie di stampa. Il c. 2-bis prevede che anche le cooperative giornalistiche, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fine di lucro, gli enti senza fine di lucro e le imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti si possano avvalere del differimento di settantadue mesi dei termini previsti dalla legge di bilancio per il 2019 per la di cessazione dei contributi per l’editoria.
Il c. 2-ter prevede l’applicazione anche all’anno di contribuzione 2022 di uno specifico criterio per l’accesso ai contributi per l’editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali e al 15% per quelle nazionali) e di una specifica modalità di calcolo per la loro determinazione (possibilità di parificare il contributo a quello del 2019 se dall’applicazione dei criteri previsti dalla normativa sui contributi all’editoria risulta di livello inferiore). Si prevede, inoltre, l’applicazione anche per l’anno 2021 della possibilità di pagare i costi regolarmente rendicontati entro sessanta giorni dall’incasso del contributo. In caso di insufficienza delle risorse si prevede l’applicazione di un criterio di riparto proporzionale;
- Fondo PMI (art. 3) – Sono state apportate alcune specificazioni e modifiche alla disciplina sull’operatività del Fondo di garanzia PMI nell’anno 2022;
- Aiuti per i lavoratori del comparto aereo (art. 9) – E’ istituito un meccanismo di gruppo volto a favorire il mantenimento dei livelli di formazione e di qualificazione professionale, in vista del ricollocamento dei lavoratori del settore aereo che abbiano perso il posto e che percepiscano la NASPI (tale meccanismo viene definito “bacino”).
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