Sulla G.U. n. 220/2018 è stata pubblicata la Legge 21/07/2018 n. 108 di conversione del DL 25/07/2018 n.91 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, che tra le diverse disposizioni, prevede anche per il 2018 l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga e alla mobilità in deroga da parte delle imprese e dei lavoratori che operano nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.

I citati trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione, ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente, è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all’ANPAL e al Ministero del lavoro). Si ricorda, inoltre, che l'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso dall’articolo 1, comma 139, della L. 205/2017, nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti ivi richiamati.

Sempre in materia di lavoro, viene anche prorogato dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018 il termine entro il quale la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni (prevista dalla legge di bilancio per il 2018) deve concludere i propri lavori. In particolare ai sensi dell’art. 1, c.155, della L. 205/2017 la Commissione ha il compito di studiare la gravosità delle occupazioni e gli eventuali effetti sulla salute, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, al fine, tra gli altri, di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale.