Il Senato della Repubblica, nella seduta del 15 febbraio 2023, ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Il provvedimento passa all'esame della Camera dei Deputati.

Tra le novità di maggior interesse per il mondo del lavoro si segnalano le seguenti:

- Viene differito dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili affetti da una delle patologie di cui al DM 4/02/2022 (Art.9, c.4-ter, 4-quater);

-    - Viene differito dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori genitori di figli under 14 anni e per i lavoratori considerati fragili dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria (Art.9, c.5-ter).

-    - Viene prorogato dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione dell’art.31, c.1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione o delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore (art.9, c. 4-bis). Ne deriva che l'applicazione del limite di durata di ventiquattro mesi (ovvero del diverso limite previsto dai contratti collettivi), secondo i medesimi criteri previsti per la disciplina del contratto di lavoro dipendente a termine alla predetta fattispecie trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2025.