Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 78 del 27 agosto 2015, ha ratificato e dato esecuzione a 4 provvedimenti che regolamentano in materia fiscale i rapporti tra l’Italia e la Svizzera, il Principato di Monaco, la Santa Sede e il Liechtenstein.

In particolare il primo disegno di legge, ratifica e dà esecuzione del Protocollo, firmato a Milano il 23 febbraio 2015, che modifica la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Con il Protocollo, conforme allo standard Ocse, si determina un ampliamento del perimetro dello scambio di informazioni, che può riguardare imposte di qualsiasi natura, e si prevede il superamento del segreto bancario.  

Il Protocollo entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di ratifica.

Il secondo provvedimento ratifica l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e il Protocollo che regolamenta le richieste di informazioni di gruppo, entrambi firmati a Monaco il 2 marzo 2015.

L’Accordo è basato sui più aggiornati standard Ocse in quanto conforme al Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e assieme al Protocollo (che ne è parte integrante), costituisce un avanzamento molto significativo del livello di cooperazione amministrativa tra i due Paesi.  Entrambi forniscono la base giuridica, finora inesistente, per poter attivare lo scambio di informazioni di natura fiscale con Monaco.  Con la ratifica dell’Accordo e del Protocollo, con cui Monaco integra i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di rientro dei capitali (la cosiddetta Voluntary Disclosure), il Principato sarà escluso dalle black list e questo consentirà ai contribuenti italiani che aderiranno al programma di collaborazione volontaria, di fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative. Importante inoltre l’introduzione di disposizioni finalizzate ad eliminare eventuali casi di doppia imposizione e l’applicazione del credito d’imposta, secondo la formazione standard utilizzata generalmente dell’Italia nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.  Vengono anche regolamentati i casi di doppia residenza fiscale.

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015.

La Convenzione, in linea con il processo in atto verso l’affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale previsto dall’Ocse, al fine disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Lo scambio di informazioni riguarderà i periodi d’imposta a partire dal 1° gennaio 2009.

La Convenzione, dalla data di entrata in vigore, consentirà anche il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede, da talune categorie di contribuenti, persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia, mentre per il passato è prevista, per le stesse attività, una procedura di regolarizzazione avente i medesimi effetti stabiliti dalla legge n. 186/2014 (la Voluntary Disclosure)

Infine è stato approvato il provvedimento che ratifica l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e il protocollo aggiuntivo sulle richieste di informazioni di gruppo, siglati a Roma il 26 febbraio 2015. Analogamente a quello con la Svizzera, anche l’Accordo con il Liechtenstein pone fine al segreto bancario.