L'INPS, con la circolare 20/02/2008 n.19, facendo seguito al recente accordo di rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, siglato il 20 gennaio 2008, ha precisato che gli arretrati corrisposti come una tantum incidono anche sulle quote di indennità di cassa integrazione, malattia e maternità.

Più precisamente spiega l'INPS, ai lavoratori che nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, fruiscono di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e di altre prestazioni economico - previdenziali, l'una tantum sarà corrisposto secondo le vigenti disposizioni in materia di ricalcolo.

Invece in merito ai riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate nel periodo predetto, l'INPS ribadisce che detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive ed i premi.