FEDERMECCANICA, con una nota del 2 aprile 2019, ha chiarito che, nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima delle missioni del lavoratore, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale, non può eccedere, nel settore metalmeccanico, a decorrere dal 1° novembre 2018, i limiti massimi legali di 12 mesi, ovvero di 24 mesi in presenza di una delle causali previste dalla legge (DL 87/2018 – L. 96/2018).

In linea teorica, la clausola contrattuale dei 44 mesi di cui alla lett. b), dell’art. 4, Sezione Quarta, Titolo I, CCNL 26.11.2016 (sommatoria contratti a temine e in somministrazione) potrebbe ancora trovare applicazione nel caso in cui il lavoratore somministrato abbia svolto anche un periodo di lavoro con contratto a termine presso la medesima azienda utilizzatrice. Tuttavia, con il radicale cambiamento delle regole legali realizzato dal “Decreto Dignità”, tale clausola non è più in grado di esplicare i suoi potenziali effetti che sono interdetti dalle causali necessarie per il primo rinnovo del contratto a tempo determinato o per la proroga oltre i 12 mesi.