La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 novembre 2007 n. 24708, ha stabilito che per la messa in mora del datore di lavoro non è sufficiente che il lavoratore chieda l'annullamento del licenziamento illegittimo con la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro: deve infatti porre in essere atti indicati una concreta manifestazione di volontà di mettere la sua attività lavorativa a disposizione dell'azienda.

Oggetto della controversia è la richiesta, da parte di una infermiera professionale assunta con contratto a termine, di riconoscimento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dopo aver prestato attività per 20 mesi senza soluzione di continuità.

Secondo la Suprema Corte, la scadenza del termine illegittimamente apposto non determina il diritto alla retribuzione per il dipendente finché non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro.

Sulla base di tale principio, la Cassazione ha escluso il diritto dell'infermiera ad un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla scadenza: al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene svolta, salvo che il datore d lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente, in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto della prestazione da quest'ultimo offerta.