Confermando il suo consolidato orientamento la Corte di Cassazione (n. 11194 del 22/08/2001) ha rigettato il ricorso di lavoratori che ritenevano illegittimo il licenziamento vista la successiva assunzione di personale. La Suprema Corte ha giustificato la propria posizione dichiarando che la procedura contenuta nella legge 223/1991 che prevede la riduzione del personale in esubero mediante l'applicazione dell'istituto del licenziamento collettivo non può essere fatta obiettivo di indagine da parte del giudice di merito in quanto questi andrebbe a sindacare l'operato dell'azienda che persegue fini di impresa. E difatti solamente nel caso di vizio di procedura o di maliziose elusioni del potere di controllo sindacale e dei criteri di scelta dei lavoratori può essere invocata l'illegittimità del licenziamento. In rispetto di tale tesi mai l'impugnazione del lavoratore potrà essere accolta quando vi siano state nuove assunzioni o si sia fatto ricorso in azienda al lavoro straordinario in quanto tali scelte sono fatte a solo discrimine dell'imprenditore.