Il Ministero della Salute, con l’Ordinanza 28/08/2021, ha disposto la proroga dal 31 agosto al 25 ottobre p.v. delle misure già adottate con l’Ordinanza del 29 luglio u.s., apportando al contempo alcune modifiche, come ad esempio consentire l’ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19.

L’ingresso è invece consentito, a prescindere dalla cittadinanza e residenza anagrafica, per motivi di studio.

L’Ordinanza dispone l’ingresso in Italia delle persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 mesi precedenti in uno dei Paesi riportati nell'elenco D dell'allegato 20 del DPCM 2/03/2021 e successivi aggiornamenti, previa contestuale presenza della presentazione a chi è deputato ad effettuare i controlli: della certificazione verde Covid-19, della certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 precedenti all’ingresso, ad un test molecolare o antigenico risultato negativo e del Passenger Locator Form in formato digitale o cartaceo.

Si tratta più precisamente di soggetti provenienti da uno dei seguenti Stati: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita ordinanza.

Se la persona non presenta la certificazione verde e il certificato attestante il tampone negativo. È obbligato a sottoporsi ad isolamento fiduciario per 5 giorni nell’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e ad un tampone molecolare o antigenico.

Invece coloro che hanno soggiornato o transitato in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America nei 14 giorni antecedenti l’ingresso nel territorio italiano, possono venire in Italia previa esibizione della certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore precedenti, ad un test molecolare o antigenico effettuato a mezzo tampone negativo.

Infine, novità riguardano anche coloro che hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka.

Questi possono fare ingresso in Italia, sempreché non manifestino sintomi, se rientrano in una delle seguenti categorie: soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio, soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore all’Ordinanza del 28/08/2021 e soggetti che intendono raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

E’ necessario che all’atto dell’ingresso, il soggetto presenti a chi è deputato al controllo: il Passenger Locator Form e la certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore precedenti all’ingresso in Italia di un test molecolare o antigenico, a mezzo tampone risultato negativo.

Inoltre il soggetto deve sottoporsi ad un tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ad isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni e ad effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.

Le indicazioni previste per coloro che hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka non vale per il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci e all’equipaggio. Questi comunque devono effettuare un tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine ove possibile, oppure entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’ASL di riferimento. Devono inoltre sottoporsi ad isolamento fiduciario per 10 giorni.