L’INAIL, con la circolare n. 13 del 11 giugno 2024, facendo seguito alla decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, con la quale la BCE ha ridotto dal 4,50% al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (l’ex TUR), ha fornito le consuete indicazioni operative relativi agli interessi di rateazione e alle sanzioni civili per l’ambito d’interesse.

In particolare, per effetto della suddetta decisione, a decorrere dal 12 giugno 2024 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (ex TUR maggiorato di 6 punti percentuali) e 9,75% misura delle sanzioni civili (ex TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 12 giugno 2024 si applica un tasso pari al 9,75% nelle seguenti ipotesi:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori

Resta fermo che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Invece, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è pari al 4,25% e quindi è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%, a decorrere dal 12 giugno 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 4,25%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 6,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).