L’Inail, con la circolare n. 22 del 14 marzo 2025, ha reso noto di aver adeguato la misura degli interessi di rateazione e delle sanzioni civili, per effetto del nuovo tasso BCE (decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025) fissato al 2,65% a decorrere dal 12 marzo 2025.

Per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (tasso BCE + 6 punti), trova applicazione il tasso del 8,65%, sempre che si tratti di piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 marzo 2025. Per le rateazioni già in corso a tale data, restano invece validi i piani di ammortamento già determinati con l’interesse vigente tempo per tempo.

Le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei premi e/o accessori, sempre con decorrenza dal 12 marzo 2025 sono pari alle seguenti misure:

  • 2,65% nel caso di pagamento dei premi effettuato spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste dell’ente;
  •  8,15% per i pagamenti successivi.

In caso di evasione, il tasso applicabile dal 18 dicembre è determinato nelle seguenti misure:

  • 8,15%, sempre che il versamento sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia;
  • 10,15%, se il pagamento viene invece effettuato successivamente ai 30 giorni, ma comunque entro 90 giorni dalla denuncia.

Resta fermo, in ogni caso, che le sanzioni civili non possono superare il 40% dei premi non corrisposti entro la scadenza.

Nei casi di procedure concorsuali, il tasso ridotto applicabile per mancato o ritardato pagamento del premio è quello del 2,65%, mentre in caso di evasione sale al 4,65% (tasso BCE + 2 punti).