Il Ministero del lavoro, con la nota 30/01/2014 n.4, rispondendo ad un interpello, ha precisato che i medici partecipanti ai corsi di formazione presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia hanno diritto all’indennità di maternità esclusivamente per il periodo di sospensione pari a 5 mesi (due mesi prima e tre mesi dopo il parto) eccedenti il limite temporale di un anno stabilito dal DLgs 368/1999.

Quest’ultima disposizione infatti dispone la sospensione del periodo di formazione nonché la corresponsione della parte fissa del trattamento economico per un periodo di 12 mesi nell’ipotesi, tra le altre, di impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni consecutivi di gravidanza.

Nei confronti degli stessi medici però trova applicazione anche il Dlgs 151/2001 che riconosce il diritto ad un trattamento economico per i due mesi antecedenti il parto ed i tre mesi successivi, per un totale complessivo di 5 mensilità.

Al Ministero è stato chiesto se questi due trattamenti possono essere cumulati. La nota ministeriale ha risposto negativamente sulla base del principio dell’incumulabilità dei trattamenti previdenziali previsto dal T.U. sulla maternità. 

Sempre secondo il Ministero del lavoro ai medici deve essere applicata principalmente la disciplina contenuta nel DLgs 368/1999 in quanto avente carattere di specialità rispetto alla più generale disciplina sancita dal DLgs 151/2001.

Ne consegue che l’indennità di maternità prevista da quest’ultimo decreto troverà applicazione soltanto nel caso in cui la lavoratrice non percepirà altre indennità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma ovvero imprenditrice agricola o commerciante.