L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1E del 12 febbraio 2014, ha riassunto le principali novità, in materia di mediazione tributaria, previste dalla L. 147/2013.
Innanzi tutto, diventa improcedibile e non più inammissibile il ricorso presentato dal contribuente in CTP senza prima aver aspettato l'esito della mediazione. Ciò significa, quindi, che si dovrà attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni.
Alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo, inoltre, si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali. Pertanto, il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al “lordo” del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.
L’Agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione.
La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l’istanza o sia stato concluso l’accordo di mediazione.
Infine, l’Amministrazione finanziaria precisa che, nell’accordo di mediazione tributaria, entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.