La Corte Costituzionale, con la sentenza 14/05/2008 n.130, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del DLGS 546/92 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

Più precisamente detta disposizione normativa individua l'oggetto della giurisdizione tributaria stabilendo che appartengono ad essa tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo al SSN, nonchè le sovrimposte e le addizionali. Stabilisce inoltre che appartengono alla medesima giurisdizione le sanzioni amministrative, comunqe irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato la suddetta disposizione nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti i tributi, ma anche in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono ai tributi.

In sostanza prima dell'intervento della Consulta prevaleva l'orientamento secondo cui poichè ad irrogare la sanzione è  un soggetto appartenente al settore tributario, anche se la violazione non riguarda i tributi, la competenza a giudicare sul ricorso spetta sempre alla giurisdizione tributaria. 

Nel caso in esame la Commissione tributaria provinciale era stata chiamata a giudicare sul ricorso presentato da un'azienda contro l'atto di irrogazione della sanzione amministrativa disposta dall'Agenzia delle entrate nei suoi confronti per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie.