L’INAIL, con la circolare 16/06/2011 n.36, richiamando le precisazioni fornite dal Ministero del lavoro con le circolari 38/2010 e 41/2010 emanate per illustrare le modifiche introdotte dalla Legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) in materia di misure contro il lavoro sommerso e accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, ha fornito alle proprie sede un riepilogo delle novità legislative evidenziato anche alcune particolarità di proprio interesse.
L’intervento dell’INAIL nasce dal fatto che la Legge 183/2010 ha esteso anche agli ispettori dell’istituto assicurativo il potere di contestazione e notificazione della maxisanzione amministrativa irrogata in caso di impiego di lavoratori in nero. Potere che prima delle modifiche legislative era riservato solo al personale ispettivo delle DPL ai quali competeva sia la contestazione della violazione sia l’eventuale ordinanza ingiunzione. Adesso invece il potere di irrogare la maxisanzione è stato esteso a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
La circolare 36/2011 evidenzia che in caso di accertamenti connessi all’erogazione di prestazioni economiche (indennità di temporanea assoluta, rendita diretta o ai superstiti, ecc.) o ad eventi infortunistici con esiti mortali, ai fini dell’applicazione della maxisanzione rileva la data dell’evento.
Ne consegue che in tutti i casi in cui, per il lavoratore deceduto oppure infortunato, l’inoltro della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego non sia stato effettuato almeno 24 ore prima dell’evento infortunistico e non sia provata, da parte del datore di lavoro, la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, la maxisanzione deve trovare applicazione.
Inoltre, ai fini INAIL, il presupposto per l’applicazione delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento del premio in caso di impiego di lavoratori in nero, è che al momento dell’accesso ispettivo sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni afferenti l’anno o il minor periodo di riferimento e per il conseguente versamento del premio definitivamente dovuto per lo stesso periodo. Quindi, a fronte dell’immediata applicabilità della  maxisanzione amministrativa, la sanzione civile per lavoro irregolare trova applicazione soltanto quando all’atto dell’accertamento ispettivo sia scaduto il termine per il pagamento del premio dovuto.
A tal proposito l’Inail fa presente che, nel caso in cui al momento dell’accesso ispettivo non sia scaduto il termine per effettuare la dichiarazione delle retribuzioni con riferimento al periodo di lavoro irregolare accertato, spetterà all’Istituto assicurativo verificare se l’azienda ha poi provveduto ad includere dette retribuzioni nell’autoliquidazione ed al conseguente pagamento del premio assicurativo dovuto. In caso negativo, le sanzioni civili connesse all’omesso versamento del premio per lavoro irregolare devono essere applicate.