Maxi sanzione: non cambia la compilazione del modello F23
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 21476 del 7 dicembre 2015, ha ricordato che, con riferimento alla maxi sanzione per lavoro nero ed al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, modificati dall’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, nulla è cambiato in relazione alla compilazione del modello F23.
Andrà quindi utilizzato ancora il codice tributo “79AT” per indicare il 30% dell’importo sanzionatorio relativo alla c.d. maxisanzione per lavoro nero, il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché il maggiore introito derivante dalle maggiorazioni delle sanzioni di cui all’art. 14, co. 1 lett. c), del D.L. n. 145/2013.
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