L’INPS, con il messaggio 17/06/2011 n.13041, ha precisato che la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale) ha diritto ai tre mesi di congedo parentale entro un anno dall’ingresso del minore  in famiglia in caso di adozioni o affidamenti, a prescindere dall’età di quest’ultimo.
La Legge Finanziaria 2008 ha infatti modificato l’art. 36 del T.U. maternità, abrogando il limite dei 12 anni che il minore doveva avere e che dava diritto alla lavoratrice di poter fruire dei tre mesi di congedo parentale in caso di adozione o affidamento. In ogni caso rimane fermo che il congedo parentale non è fruibile oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore adottato o affidato. La disposizione si riferisce ai lavoratori subordinati, ma è stata estesa per analogia anche alle lavoratrici autonome.
Lo stesso messaggio si occupa anche dell’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento, precisando che in questo caso continuano a trovare applicazione i limiti di età del minore espressamente previsti dall’art. 67 del DLgs 151/2001.
Quindi l’indennità di maternità per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia spetta a condizione che il minore stesso all’atto dell’adozione o dell’affidamento non abbia superato i 6 anni di età (se trattasi di adozione o affidamento nazionale, adottivo o non preadottivo) oppure i 18 anni di età (se trattasi di adozione o affidamento preadottivo internazionale).