Maternità obbligatoria: esclusi i 2 mesi di assistenza al coniuge disabile prima del parto
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 2/11/2018 n.4074, facendo seguito alla sentenza della Corte costituzionale 158/2018, ha precisato che i periodi di congedo straordinario di cui all’art. 42, c.5 del D.Lgs. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio con disabilità in situazione di gravità devono essere esclusi dal computo dei 60 giorni immediatamente precedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria.
La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, c.3 del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, c. 5 del T.U. maternità.
L’Istituto previdenziale ha inoltre evidenziato che per effetto della Legge 76/2016, che ha regolamentato l’unione civile tra persone dello stesso sesso, quanto sancito dalla Corte costituzionale vale anche per l’assistenza all’unito civilmente con disabilità in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell’art. 4, della Legge 104/1992.
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