Maternità obbligatoria ante e post partum: le regole sull’esatta decorrenza
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, ha chiarito che l’interdizione anticipata ex art. 17, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 151/2001 decorre dalla data di adozione del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Allo scopo, si ricorda anche che il suddetto provvedimento deve essere rilasciato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della lavoratrice.
Vi è solo un’ipotesi in cui l’Ispettorato può disporre l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro ed è quella prevista dall’art. 18 del DPR 1026/1976 secondo il quale “ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (…), produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni”.
Con la medesima nota 1550/2021, con particolare riferimento all’interdizione post partum ha, inoltre, ricordato che il principio contenuto nell’art. 16, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 151/2001 – secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto – trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e, pertanto, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
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