La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3052 del 6 febbraio 2017, ha confermato l’illegittimità di un licenziamento intimato ad una lavoratrice madre, da poco rientrata al lavoro dopo un periodo di maternità e ferie, per rifiuto al trasferimento.

In particolare, si è dimostrato come il trasferimento de quo fosse finalizzato all’espulsione della lavoratrice in ragione della condizione di maternità, in quanto la società, quando ancora la lavoratrice era in astensione facoltativa, aveva assunto, nel medesimo ruolo e a tempo indeterminato, un nuovo lavoratore, provvedendo, di fatto, alla sostituzione della prima.