L’Inps, con il messaggio n. 4449 del 13 marzo 2013, ha precisato che non è possibile perfezionare, con il cumulo della contribuzione estera da lavoro dipendente, in presenza di sola contribuzione italiana da lavoro autonomo, il requisito contributivo di cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
L’Istituto ricorda che, in seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, a decorrere dal 1° maggio 2010, per l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda siano perfezionati sulla base della sola contribuzione italiana.
Pertanto, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.
Tuttavia, gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151 riconoscono la facoltà di chiedere l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, esclusivamente agli iscritti al F.P.L.D. e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale per l’IVS.