L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, ha reso noto che per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità (uno + quattro) e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, non è più necessario produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro.

Viene meno anche la necessità di produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.

Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

Rimane inoltre fermo che le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’INPS. Il certificato telematico di gravidanza deve essere trasmesso all’istituto da un medico del SSN o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.

Nel caso di richiesta della flessibilità, inoltre, si continueranno a dover indicare nella domanda il numero dei giorni di flessibilità.

Le nuove indicazioni, resesi necessarie per ridurre il contenzioso, si applicano a tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata. Inoltre, il nuovo orientamento deve essere adottato anche con riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria, oltre a interessare, su richiesta da parte della lavoratrice interessata, in via di autotutela, salvo intervenuta prescrizione, le domande eventualmente definite in maniera difforme al medesimo predetto orientamento. Con riferimento ai ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, le Strutture territoriali porranno in essere, in autotutela, le attività necessarie per la cessazione della materia del contendere.