Maternità e paternità: indennità anche agli autonomi
A cura della redazione
La circolare Inps n. 128 dell’11 luglio 2016, riporta istruzioni relative alla nuova indennità di paternità per padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma, nonché istruzioni relative ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento, in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti.
Si ricorda che per effetto della modifica degli artt. 28 e 66 del T.U. maternità/paternità, a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo (artigiano; commerciante; coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale; pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne) può fruire dell’indennità di paternità. Il diritto all’indennità di paternità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre. L’indennità in esame è riconoscibile, in presenza dei requisiti di legge, dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Si precisa che la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e non è indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della lavoratrice madre avente diritto all’indennità. Anche per i padri autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità. Se l’evento si è verificato in data anteriore al 25 giugno 2015, l’indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi. Se la data dell’evento (morte, grave infermità, ecc.) coincide con la data del parto quest’ultima non è indennizzata al padre, ma eventualmente alla madre avente diritto. Il padre autonomo, durante il periodo di indennità di paternità, deve essere iscritto ad una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, nel caso si tratti di pescatori autonomi, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e deve essere in regola col versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità. La misura dell’indennità di paternità è pari all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta. La circolare precisa gli importi da prendere a riferimento e chiarisce che è riconosciuta a domanda dell’interessato. La prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno, previsto di regola per le prestazioni previdenziali di maternità e paternità, decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. La domanda deve essere presentata alla Struttura Inps di competenza in modalità cartacea; a tale fine è utilizzabile il modello SR01. La domanda è inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello). La circolare fornisce un riepilogo della documentazione da produrre.
Il d.lgs. 80/2015, ha previsto altresì, per le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, il diritto all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U., ovvero per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento. In caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, l’indennità spetta per i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità può essere richiesta anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale caso, l'ente autorizzato a curare la procedura di adozione è chiamato a certificare la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. Tale certificazione va allegata alla domanda di indennità da presentare all’INPS ai fini del pagamento diretto della prestazione. L’indennità per l’eventuale periodo residuo va fruita, comunque, entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. Infine, nel caso di affidamento non preadottivo di minore, l’indennità può essere fruita per periodi compresi nei cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi. Analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, l’indennità spetta anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore, durante il congedo, raggiunga la maggiore età. La lavoratrice deve essere iscritta alla Gestione Inps autonomi o, in caso di pescatrici, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e deve essere in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili. La riforma trova applicazione per gli ingressi in famiglia (in caso di adozione/affidamento nazionale) o in Italia (in caso di adozione internazionale) verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi. Per gli ingressi avvenuti anteriormente al 25 giugno e relativamente ai quali, sempre con riferimento a tale data, non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, la lavoratrice può presentare domanda di indennità per avere il trattamento economico secondo i periodi e alle condizioni previste dalla riforma. In particolare, entro il predetto limite di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia, la lavoratrice che, in base alla precedente disciplina, aveva chiesto 3 mesi di indennità, può chiedere il trattamento economico anche per gli ulteriori 2 mesi, a prescindere dall’età del minore. Diversamente, la lavoratrice che, in ragione del superamento dei limiti di età del minore previsti dalla precedente normativa (6 anni), non aveva fruito dell’indennità, potrà richiedere l’indennità in questione per i periodi previsti dalla riforma. La disciplina non può trovare applicazione per gli ingressi in famiglia o in Italia antecedenti al 25 giugno 2015 e per i quali, a tale data, risulta decorso l’arco temporale di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Anche nel caso di adozione e affidamento, nei predetti limiti previsti per le lavoratrici autonome, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell’indennità giornaliera di cui all’art. 66 T.U., per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre. La domanda di maternità dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica (WEB, Contact center multicanale o Patronati).
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