L’INPS, con il messaggio 20/03/2018 n. 2075, facendo seguito alla Legge 81/2017 che ha esteso la tutela della maternità ed il congedo parentale anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, ha precisato che il diritto all’indennità di maternità sussiste anche in presenza di svolgimento dell’attività lavorativa durante i periodi di maternità.

In merito al congedo parentale, l’INPS ricorda che i mesi di congedo fruibili dai lavoratori iscritti alla gestione separata aumentano da 3 a 6. E’ stato altresì ampliato da 1 a 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in caso di adozioni o affidamenti preadottivi, l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.

Nell’attesa che l’INPS aggiorni le procedure informatiche di presentazione delle domande, al fine di allinearle al nuovo dettato normativo, il messaggio ricorda che se i lavoratori sono in possesso dei requisiti contributivi (versamento di almeno 3 mensilità), potranno fruire degli ulteriori tre mesi di congedo parentale, entro i primi tre anni di vita del bambino, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente con ogni mezzo idoneo (raccomandata a/r, pec, ecc.).