L'INPS, con il messaggio n. 16371 del 20 luglio 2009, ha precisato che, per il diritto alla pensione italiana, i periodi assicurativi esteri relativi al congedo di maternità devono essere considerati nei limiti temporali previsti dalla legislazione dello Stato estero che ha rilasciato il formulario E 205.
L'Istituto ha, così, risposto sulla valutazione per il diritto alla pensione italiana dei periodi assicurativi esteri relativi al congedo di maternità (cd. astensione obbligatoria), con particolare riferimento al requisito dei 35 anni di contributi richiesto per la pensione di anzianità.
La questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al quale è stato chiesto se, in base all'articolo 45 del regolamento CEE n. 1408/71, tali periodi esteri possano essere considerati utili per l'accertamento dei requisiti contributivi previsti dalla legislazione italiana per il diritto a pensione oppure debbano essere presi in considerazione solo entro i limiti temporali previsti dalla legislazione italiana.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha evidenziato che non rilevano i limiti temporali previsti dalla legislazione italiana. Infatti, "in linea con quanto già disposto....con circolare n. 107 del 24 luglio 2007 e tenendo conto dei principi generali della normativa comunitaria,...i periodi assicurativi esteri relativi all'astensione obbligatoria debbono essere considerati utili ai fini del diritto e/o della misura delle prestazioni, compresa la pensione di anzianità, nei limiti temporali previsti dalla legislazione dello Stato estero che ha rilasciato il formulario E 205".