Maternità ai collaboratori: definiti i criteri di calcolo per la contribuzione figurativa
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 13/05/2010 n.64, ha reso noto che il calcolo della contribuzione figurativa spettante agli iscritti alla Gestione separata durante i periodi di maternità o paternità nei quali è corrisposta la relativa indennità (per i collaboratori a progetto anche per il congedo parentale), deve essere effettuato prendendo in esame la retribuzione percepita nello stesso anno solare nel quale è collocato il periodo di astensione o di interdizione dal lavoro da riconoscere al soggetto avente diritto così come previsto dall’art. 8 L. 155/1981.
Più precisamente verrà accreditato dall’INPS a ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore retributivo medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella gestione separata nell’anno solare interessato dall’evento.
Se nell’anno solare non è stata erogata la retribuzione il valore da accreditare al periodo figurativo sarà calcolato sulle retribuzioni dell’anno solare immediatamente precedente.
Il reddito che viene preso in considerazione ai fini contributivi è quello annuale valido ai fini IRPEF.
La contribuzione obbligatoria è accreditata mensilmente dall’inizio dell’anno solare cui si riferisce il versamento in favore del lavoratore beneficiario, purchè il contributo versato non sia inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito.
In merito alle modalità di calcolo della contribuzione figurativa il reddito medio (pari al reddito conseguito nell’anno di riferimento rapportato al periodo dell’anno non coperto da indennità di maternità) di riferimento andrà moltiplicato per il numero di giorni di fruizione dell’indennità di maternità.
Per i giorni di fruizione dell’indennità che cadono in un anno successivo rispetto a quello di riferimento, il reddito medio dovrà essere preventivamente attualizzato all’anno di fruizione, rivalutandolo sulla base dell’indice ISTAT di variazione del costo della vita.
Se l’intero anno risulta già coperto da contribuzione effettiva, quella figurativa per il relativo periodo andrà sommata ai soli fini della misura della prestazione in aggiunta a quella ordinaria già accreditata.
In ogni caso la copertura con la contribuzione figurativa non può essere di durata superiore al periodo di assenza per maternità o per congedo parentale per il quale è corrisposta la relativa indennità.
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