L’INPS, con la circolare n. 50 del 25 marzo 2024, ha reso noto che i lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, devono versare i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,6%) e il contributo NASpI (1,61%) entro il limite del massimale annuo fissato per il 2024 in Euro 119.650,00.

Quanto detto non vale per i lavoratori sportivi con contratto di apprendistato perché iscritti al FPLD.

Invece, i lavoratori sportivi vecchi iscritti devono versare i già menzionati contributi sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.

Ne deriva che per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, siano essi “vecchi o nuovi iscritti”, si terrà conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia 312 giorni). Tale massimale giornaliero è pari, per l’anno 2024, a 383,00 euro.

Ai fini dell’anticipazione delle prestazioni, con successivo conguaglio, ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO. Gli stessi datori di lavoro devono tener conto, per il calcolo dell’indennità da erogare e conguagliare, del limite giornaliero sopra indicato, aggiornato annualmente.

Per contro, resta fermo che il datore di lavoro ha l’obbligo di versare anche oltre il massimale contributivo: la contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%) e la contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti).

L’INPS integra le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens già fornite con la circolare 88/2023, al fine di consentire il versamento della sola contribuzione dovuta (FIS e Fondo di garanzia, qualora ne ricorrano le condizioni) per le quote eccedenti il massimale contributivo.

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi. A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.

Infine, per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023, i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica.