L’INPS, con il messaggio n. 1206 del 22 marzo 2021, ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti l’identità ex art. 10, c. 1, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Allo scopo, si ricorda che il citato art. 10, c. 1, ha previsto la concessione, per due mensilità, di un’indennità di importo mensile pari a 600 euro in favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione, nonché di quelli di cui all'art. 17, c. 2, della L. 856/1986.

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al messaggio, l’INPS riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore dei lavoratori marittimi e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione.

Il termine, da non considerarsi perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio INPS (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta elettronica istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato 1) il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.