L’INPS, con la circolare 23/11/2017 n.173, ha riepilogato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale denominato Solimare, che assicura una tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori marittimi, al personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano mediamente più di 5 dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, limitatamente alle causali dell’organizzazione e della crisi aziendale.

L’Istituto previdenziale ricorda che tra i beneficiari vi sono anche gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante. Per questi, alla ripresa dell’attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Restano invece esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

Inoltre per fruire delle tutele del Fondo i lavoratori non devono essere in possesso di alcuna anzianità aziendale.

Il Fondo eroga l’assegno ordinario dopo la presentazione di apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Un volta deliberata la concessione dell’intervento, l’INPS rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro. La delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese disponibili all’interno del cassetto bidirezionale.

L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

L’importo è poi rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme sul conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non è dovuto, in quanto non previsto dal Fondo, l’ANF.

Infine si ricorda che in caso di fruizione dell’assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.