Marittimi: il contratto a termine segue le regole del Codice della Navigazione
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 15/09/2014 n.24, ha chiarito che ai lavoratori marittimi occupati con il contratto di arruolamento a tempo determinato o con il contratto a viaggio, si applicano le disposizioni sul contratto a termine contenute nel Codice della Navigazione e non quelle del DLgs 368/2001.
Secondo il Ministero del lavoro infatti il Codice della Navigazione, pur non prevedendo le medesime misure stabilite dal DLgs 368/2001 circa i limiti percentuali e il numero massimo di proroghe, realizza comunque un efficace sistema di garanzie in favore dei lavoratori a termine.
Questo in considerazione delle peculiarità dell’organizzazione del lavoro in tale ambito che giustificano un utilizzo di questa tipologia contrattuale in misura strutturalmente maggiore rispetto ai limiti di contingentamento previsti in linea generale dal DLgs 368/2001.
Tutto questo trova conforto nella sentenza della Corte di Giustizia UE 3/07/2014 in merito all’applicabilità al lavoro marittimo dei principi comunitari dettati dall’accordo quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio in materia di contratto a termine, che ha affermato che gli stessi principi risultano pienamente applicabili ai lavoratori occupati in qualità di marittimi con contratti a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro.
Sempre la sentenza evidenzia che il predetto accordo quadro non esclude nessun settore particolare dalla propria sfera di applicazione avendo come finalità non tanto quella di armonizzare tutte le norme nazionali relative ai contratti di lavoro a termine bensì mira unicamente a realizzare un sistema che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a termine e a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a termine.
La Corte conclude affermando che questi obiettivi possono essere garantiti anche da una disciplina preesistente la data di stipula dell’accordo quadro, come appunto il Codice della Navigazione, che è datato 1942.
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